La giurisdizione ordinaria passa al “contrattacco digitale” e rende esecutive le attività da remoto di avvocati penalisti, cancellieri e le udienze, civili e penali.
Quella tributaria vive un braccio di ferro sulla tutela del principio di oralità mentre le dotazioni informatiche non permettono lo svolgimento delle udienze da remoto, anche se il Ministero dell’Economia ha adottato la scorsa settimana due decreti che vorrebbero recuperare un ritardo consistente accumulato dalla giustizia tributaria digitale, decidendo di dare attuazione (almeno formale) sia alla norma sulle udienze da remoto, attuando l’articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e modificato dall’articolo 135, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ( contenente misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale); sia alla norma relativa alla redazione in formato digitale dei provvedimenti e dei verbali di udienza dei giudici, che risale al 2013 (il Regolamento per la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario).
Giurisdizione ordinaria
Con tre diversi provvedimenti della Direzione generale dei sistemi informativi, adottati nei giorni scorsi, il ministero della Giustizia tenta di risolvere i problemi emersi nella prima fase di lock down e che hanno sostanzialmente bloccato il servizio Giustizia nella stragrande maggioranza delle sedi giudiziarie italiane.
Innanzitutto sono stabiliti i requisiti tecnici per i depositi via Pec o tramite il Portale dei depositi di atti penali, in attuazione dell’articolo 24 del Decreto Legge “Ristori” n. 137/2020. Gli avvocati difensori, dunque, sono ora messi in grado di assolvere all’obbligo di depositare memorie, documenti, richieste e istanze e tutti gli atti previsti dall’avviso di conclusione di conclusione delle indagini preliminari.
In tal modo, fra l’altro, – riferisce il ministero- il portale costituirà un punto unico di accesso non solo per il deposito degli atti, ma anche per la loro consultazione, colmando così il gap attualmente esistente rispetto al processo civile telematico. È stata inoltre prevista l’attivazione di circa 1.100 caselle di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari, che potranno essere utilizzate dai legali per l’invio della documentazione, come richiesto anche dalle rappresentanze forensi. “In entrambi i casi l’obiettivo non è soltanto quello di semplificare le attività dei professionisti, ma al tempo stesso di contenere i rischi di contagio per tutti gli utenti dei Palazzi di giustizia”.
Il provvedimento 9 novembre 2020 individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi penali diversi da quelli riguardanti la chiusura delle indagini preliminari, che così avranno valore legale. La disposizione legislativa del dl Ristori deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell’art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020.
LA CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ATTO PENALE DEPOSITABILE VIA PEC
L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari rispetta i seguenti requisiti:
è in formato PDF;
è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
sono in formato PDF;
le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.
Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l’inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all’ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.
Depositi e chiusura indagini preliminari (fino al 31 gennaio 2021)
Il provvedimento 4 novembre 2020 della DGSIA contiene le disposizioni relative al deposito di memorie, documenti, richieste e istanze presso gli uffici del pubblico ministeri indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale. Dopo l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
Per il deposito di questi atti ora si dovrà utilizzare obbligatoriamente ed esclusivamente il Portale Deposito atti Penali (di cui al provvedimento direttoriale n. 5477 dell’11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020, a cui occorre riferirsi per le modalità telematiche di deposito.
Si ricorda che per disposizione del D.L. Ristori, il deposito si concretizza al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali e che un eventuale invio per posta elettronica certificata non produce alcun effetto di legge.
Attività da remoto: accesso ai registri di cancelleria e udienze
Proprio su Avv4.0 era stata denunciata la grave carenza della impossibilità di accesso da remoto ai servizi di cancelleria. Lacuna che la DGSIA ora ha colmato con il provvedimento 2 novembre 2020 che disciplina sia l’accesso ai registri sia l’accesso alle udienze da remoto, sia civili sia penali (quando ammesse).
Per consentire l’accesso da remoto ai registri sono stati effettuati “significativi interventi sulla sicurezza informatica dei sistemi”. Dopo una prima fase sperimentale sul Distretto di Napoli, individuato come pilota, l’implementazione sui registri informatici dei Tribunali e delle Corti di appello delle modifiche permetterà al personale amministrativo di accedere ai registri di cancelleria del contenzioso civile, del rito del lavoro e della volontaria giurisdizione (Sicid), oltre a quelli delle procedure concorsuali ed esecutive (Siecic).
L’accesso, inizialmente avviato nel civile, sarà esteso anche ai registri penali.
Il Ministero ha speso 16 milioni di euro per acquistare 16.900 pc portatili dotati di precisi requisiti di sicurezza, in larga parte già in distribuzione.
Il provvedimento inoltre individua gli strumenti di videoconferenza per la gestione a distanza delle attività giurisdizionali. In particolare, per lo svolgimento delle udienze civili, vengono specificati i servizi resi con canali di comunicazione criptati su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia (RUG), senza sala regia e capaci di assicurare il collegamento audiovisivo a distanza sino a un massimo di 250 partecipanti.
Per lo svolgimento delle udienze penali a distanza, oltre ai collegamenti utilizzati per le udienze civili, si fa riferimento anche a quelli audiovisivi tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, sempre con canale di comunicazione criptato interno alla RUG, con sala regia dedicata.
Dismessi Skype for business et similia, il Ministero della Giustizia fa appello ad altre piattaforme direttamente controllate:
a) MVC0: servizio di videoconferenza in via di dismissione dal 31.12.2019 e reso alle medesime condizioni della MVC1 su piattaforma di gestione AVAYA – Equinox, ma con sistema di codifica e decodifica basato su tecnologia Lifesize degli apparati del contratto Lutech s.p.a.;
b) MVC1: servizio basato su piattaforma AVAYA-Equinox, che consente il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo della custodia, con canale di comunicazione criptato,
realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete Unitaria Giustizia, con sala regia dedicata, sistema di gestione e controllo su infrastruttura dell’Amministrazione e con il limite massimo di 75 procedimenti contemporanei, per un numero complessivo massimo di 360 aule/sale collegabili tra loro e con la possibilità di visibilità reciproca fino a 20 aule/sale;
c) MVC2: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo su cloud ibrido in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell’Unione Europea (Repubblica di Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che detiene in via esclusiva le chiavi di accesso ai log di sessione; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea, allo stato, di 9 di essi (udienze civili);
d) MVC3: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo in data center dell’Amministrazione; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 5 di essi (udienze civili).
Occorre segnalare anche un provvedimento della Corte di Cassazione: “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Misure urgenti per il contrasto – Art. 23 d.l. n. 137 del 2020 – Ricadute sul giudizio di legittimità” (Relazione 2 novembre 2020, n. 85).
L’Ufficio del Massimario ha dato una lettura combinata degli articoli 221 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (e dell’art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 “Ristori”), giungendo alle conclusioni che, fino al termine dello stato di emergenza, possono individuarsi i seguenti effetti sui processi civili di Cassazione:
le udienze pubbliche potranno essere celebrate, su decisione del presidente del collegio, a porte chiuse;
la c.d. “udienza telematica” appare di attuazione pratica non agevole nell’immediato, dovendosi attendere il prescritto provvedimento del direttore della D.G.S.I.A. e, comunque, restando preferibile la presenza in udienza del presidente o del consigliere anziano da lui delegato;
la c.d. “udienza cartolare” ancora oggi non sembra possa trovare ingresso nei processi celebrati innanzi alla S.C., attese le peculiarità del suo rito;
l’adunanza camerale non partecipata potrà essere tenuta da remoto, una volta acquisito il prescritto provvedimento del direttore della D.G.S.I.A. , ma, come già disposto nella vigenza dell’art. 83, comma 12-quinquies, del d.l. n. 18, plurime ragioni inducono a suggerire l’adozione di una misura organizzativa che preveda la presenza del presidente del collegio, ovvero del consigliere anziano da lui delegato, nella camera di consiglio della Corte.
Giurisdizione tributaria
Arranca la giurisdizione tributaria, a causa della insufficiente e/o inutilizzata dotazione informatica presso le commissioni tributarie che finora ha reso pressocché impossibile realizzare quelle “udienze da remoto” richiamate formalmente dal decreto Ristori e in verità previste fin dal 2018 (art.16, comma 4 del decreto legge n° 119/2018, Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria). Norma, quest’ultima, di cui gli avvocati tributaristi di Uncat chiedono l’attuazione da marzo 2020.
Vanno segnalati tre atti, adottati nella scorsa settimana, due decreti del MEF e le Linee guida del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
Con i due decreti, successivi di qualche giorno, il MEF cerca di recuperare (per ora solo sulla carta) i ritardi accumulati nella attuazione di previsioni di anni fa per la realizzazione della Giustizia tributaria digitale, messi in evidenza dalla situazione pandemica. I due decreti sono in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il primo stabilisce le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative però alla redazione e alla trasmissione digitale dei provvedimenti di giudici e cancellieri, attuando una norma del 2013(!) (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).
In particolare il decreto del MEF disciplina:
a) la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice (ma si applicano esclusivamente ai provvedimenti giurisdizionali digitali adottati all’esito dello svolgimento dell’udienza di trattazione fissata a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto;
b) la redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;
c) la redazione e la trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice (in vigore dal primo dicembre 2020;
d) la trasmissione dei fascicoli processuali informatici.
Il punto è che il decreto entra in vigore il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio; ma occorrerà aspettare il 1° giugno 2021 perché sia implementabile presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.
Nulla che riguardi la situazione attuale, insomma.
Le udienze da remoto nel processo tributario
Il secondo decreto, dell’11 novembre individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business. I collegamenti sono effettuati tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici (?). I dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto rispettano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate in “Linee guida tecnico-operative” che il MEF pubblicherà sul sito della Giustizia tributaria.
A decidere lo svolgimento da remoto sarà il presidente del collegio e se il collegamento dovesse fallire, l’udienza si sospende e si rinvia.
Le linee guida del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Adottate lo scorso 10 novembre, recano indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze, in presenza quando le condizioni sanitarie lo permettono o in remoto.
Il Cpgt, comunque e aldilà delle indicazioni fornite, ha invitato i Presidenti delle Commissioni alla stipula di protocolli condivisi con gli Uffici Finanziari e gli Ordini Professionali, proprio in considerazione della complessità della situazione e le inevitabili conseguenze sulla ragionevole durata del processo, sul principio della oralità e sul diritto alla salute, sede per sede.
In generale, le linee guida suggeriscono di rispettare tutte le previsioni precauzionali anti-contagio in caso in cui sia possibile effettuare udienze in presenza, adottando prescrizioni sanitarie e organizzative adeguate (chiamata delle cause a orario).
In merito ai collegamenti da remoto per le udienze, “ rilevata l’attuale indisponibilità di dotazioni informatiche per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto”, il CPGT specifica che con riguardo alle udienze camerali possa essere il presidente del collegio a scegliere le adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale), attestandone il regolare ed integrale funzionamento.
Per quanto riguarda le richieste di discussione orale, il Cpgt assegna sempre al presidente il compito di fornire ai presidenti dei collegi indicazioni in ordine alla valutazione delle istanze di discussione orale, formulate dai difensori delle parti, che non abbiano accettato il contraddittorio cartolare. “Sarà opportuno tener conto nella valutazione delle istanze di rinvio post emergenziale della rilevanza, novità, complessità della questione, del suo valore, del numero di documenti da esaminare e quant’altro ritenuto utile al loro accoglimento.
Con riguardo alle udienze camerali partecipate e trattazione scritta, il Cpgt rileva il difetto di coordinamento interno alla norma e interpreta che il passaggio alla trattazione scritta non si riferisca soltanto alle cause fissate per la trattazione in udienza pubblica, ma anche per quelle camerali partecipate. “La ratio emergenziale della norma, infatti, impone di estendere la conversione a trattazione scritta per la discussione di incidenti cautelari (ex artt. 47, 52, 62-bis e 65 c. 3-bis, D.Lgs. n. 546/1992) e per la discussione di richieste di ottemperanza ex art. 70, c. 7, D.Lgs. n. 546/1992, salvo quanto detto in ordine alla richiesta di discussione orale.
Giurisdizione amministrativa
L’articolo 25 del decreto legge Ristori estende l’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Con riguardo alla disciplina applicativa delle udienze da remoto è opportuno ricordare le Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2020 sulle udienze da remoto con la partecipazione degli avvocati (ex art. 4, d.l. n. 28 del 2020) e successivamente del Decreto del presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020 -Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti ed infine del Decreto del Presidente CdS n. 151 del 2020 – Disciplina collegamenti da remoto per l’A.P. del 24 giugno 2020.
FONTE: ALTALEX
